Guide pratiche · 6 min · 4 marzo 2026 · di Mirko Vanzo

Dichiarazione di conformità dei serramenti: cos'è e perché pretenderla

La dichiarazione di conformità a fine lavori è il documento che chiude la pratica e protegge il cliente. Cosa deve contenere e cosa fare se manca.

La dichiarazione di conformità a fine lavori è uno dei documenti più sottovalutati nel passaggio di consegna del cantiere. Spesso il cliente la riceve dopo richiesta esplicita o non la riceve affatto, con conseguenze che emergono solo anni dopo: contestazioni sulla garanzia, problemi in fase di compravendita dell'immobile, difficoltà nella pratica fiscale in caso di controllo dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo cosa è davvero, cosa deve contenere, e perché va sempre richiesta esplicitamente.

Cos'è la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è il documento con cui l'impresa installatrice attesta che il serramento posato corrisponde a quello previsto in capitolato, è stato installato secondo le regole d'arte (idealmente secondo UNI 11673 per la posa qualificata), rispetta le caratteristiche tecniche dichiarate in marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, ed è funzionale nelle prestazioni di tenuta aria, acqua e vento dichiarate. È firmata dal legale rappresentante dell'impresa o dal responsabile tecnico del cantiere e ha valore di assunzione di responsabilità contrattuale.

Obbligo di legge o buona prassi?

In senso stretto, la dichiarazione di conformità del serramento installato non ha un obbligo di legge specifico come quello previsto per gli impianti elettrici (D.M. 37/2008). Tuttavia, è documento richiesto in modo crescente dalle normative regionali sul Bonus Casa e sull'Ecobonus, è prevista come buona prassi dalla UNI 11673 per la posa qualificata, ed è prerequisito di garanzia per le imprese serie. Senza dichiarazione di conformità, la garanzia decennale di posa rischia di non essere esercitabile, e in caso di controversia il cliente parte in svantaggio per assenza di prova documentale del prodotto effettivamente installato.

Cosa deve contenere la dichiarazione

  • Dati anagrafici e fiscali completi dell'impresa installatrice e del committente.
  • Indirizzo del cantiere con riferimenti catastali completi dell'immobile.
  • Elenco dettagliato dei serramenti installati: tipologia, dimensioni, materiale, modello, codice prodotto.
  • Codice di marcatura CE secondo UNI EN 14351-1 per ciascun serramento con valori Uw, classi di tenuta dichiarate.
  • Riferimento alla posa qualificata secondo UNI 11673-1 (procedure) e UNI 11673-2 (posatore qualificato).
  • Materiali utilizzati per la sigillatura perimetrale (nastri autoespandenti, sigillanti elastomerici) con riferimenti commerciali.
  • Data di fine lavori, firma del responsabile tecnico, timbro dell'impresa.
  • Allegati: schede tecniche dei serramenti con marcatura CE, certificati dei materiali di posa.

Perché è importante in tre scenari

Scenario 1, garanzia. Senza dichiarazione di conformità che identifica esattamente il prodotto installato, in caso di contestazione (tipo: il serramento non rispetta il valore Uw dichiarato in fattura), il fornitore può sostenere di aver installato un prodotto diverso o di livello inferiore di quanto promesso. Con la dichiarazione, l'identità del prodotto è certificata e la garanzia esercitabile. Scenario 2, controllo fiscale. L'Agenzia delle Entrate in fase di verifica del Bonus Casa o Ecobonus può chiedere la documentazione tecnica dell'intervento, inclusa prova della corrispondenza tra serramento dichiarato e installato. La dichiarazione di conformità è la prova diretta. Scenario 3, compravendita. In fase di vendita dell'immobile, l'acquirente esperto chiede la documentazione tecnica degli interventi recenti. La sua presenza aumenta il valore percepito dell'immobile di 3.000-8.000 € rispetto a interventi senza documentazione.

Cosa fare se l'impresa non la rilascia

Se l'impresa non rilascia spontaneamente la dichiarazione a fine lavori, va richiesta per iscritto (raccomandata o PEC) con riferimento al contratto firmato. La maggior parte delle imprese serie risponde entro 7-15 giorni con la dichiarazione completa. In caso di rifiuto o silenzio prolungato, è un sintomo di problema strutturale del fornitore: posa non a regola d'arte, prodotto effettivamente installato diverso da quello fatturato, mancanza di certificazioni delle maestranze. In quel caso conviene rivolgersi a un tecnico indipendente per perizia sullo stato del cantiere e valutare la decadenza del fornitore dal contratto.

La pratica nel mercato veneto

Sui cantieri tipici della pedemontana veneta — Bassano, Marostica, Cittadella — le imprese di filiera diretta produttore-installatore rilasciano la dichiarazione di conformità come prassi standard, in genere allegata al verbale di consegna firmato dal cliente. I rivenditori multi-marca che non gestiscono direttamente la posa la rilasciano in modo più frammentato: la firma il posatore esterno (artigiano subappaltato), e la qualità documentale è variabile. Sui cantieri economici a prezzo basso (sotto i 380 €/m² fornitura più posa), la dichiarazione è spesso assente o sostituita da generiche dichiarazioni di buona esecuzione senza valore tecnico.

Checklist da pretendere a fine lavori

  1. Verbale di consegna firmato in contraddittorio con verifica funzionale di apertura, chiusura, tenuta.
  2. Dichiarazione di conformità completa di tutti i punti elencati sopra.
  3. Schede tecniche complete dei serramenti installati con marcatura CE leggibile.
  4. Manuale d'uso e manutenzione del produttore con calendario degli interventi raccomandati.
  5. Certificati dei materiali di posa (nastri Compriband, sigillanti) con relative schede di sicurezza.
  6. Fattura analitica con voci distinte tra fornitura, posa, accessori e calcolo IVA dettagliato.
  7. FIR di smaltimento dei serramenti rimossi con codici CER (17 02 01 legno, 17 02 02 vetro, 17 02 03 plastica, 17 04 02 alluminio).

Il consiglio operativo: fissare il rilascio di tutta la documentazione come condizione di pagamento del saldo finale, esplicitato in contratto. Se il fornitore vuole il saldo, deve consegnare la documentazione completa. È una leva contrattuale semplice che evita interi mesi di rincorse documentali post-cantiere.

Un punto sottovalutato della dichiarazione di conformità è il valore in fase di vendita futura dell'immobile. L'acquirente moderno chiede sempre più frequentemente la documentazione tecnica degli interventi di ristrutturazione recente, e la sua presenza in cartella aumenta concretamente la quotazione dell'immobile in sede di perizia. Su un appartamento medio veneto in vendita, la differenza tra dossier completo e dossier assente sui serramenti recenti si traduce in 5.000-12.000 € di prezzo riconosciuto dal perito, perché l'acquirente sa esattamente cosa sta comprando (modello, prestazioni, garanzie residue) e non rischia di dover rinnovare interventi recenti.

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