Guide pratiche · 8 min · 8 aprile 2026 · di Mirko Vanzo

Bonus Casa o Ecobonus: differenze reali e quale conviene scegliere

Bonus Casa ed Ecobonus sembrano uguali — 50% di detrazione — ma hanno requisiti, tetti e pratiche diverse. Quando uno è meglio dell'altro.

Bonus Casa 50% ed Ecobonus 50% danno la stessa percentuale di detrazione sui serramenti. Sembrano alternative neutre, ma non lo sono. I requisiti tecnici sono diversi, il tetto di spesa è diverso, la pratica fiscale richiesta è diversa, gli interventi ammissibili sono diversi. Nel 2026 conviene scegliere con cognizione: la scelta sbagliata può significare detrazione persa (intervento non conforme al bonus) o procedura inutilmente onerosa (pratica ENEA dove non sarebbe servita). Vediamo i criteri operativi che usiamo nei sopralluoghi a Bassano, Vicenza, Padova.

Bonus Casa 50%: caratteristiche tecniche

Il Bonus Casa è un'agevolazione generale sulle ristrutturazioni in immobili residenziali. Aliquota 50%, detrazione IRPEF spalmata su 10 anni a rate costanti, massimale di spesa 96.000 euro per immobile. Riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sui serramenti vale sia per la sostituzione integrale sia per interventi parziali (anche una sola finestra). Non richiede pratica ENEA. Non richiede requisiti tecnici specifici di prestazione energetica. Pagamento sempre con bonifico parlante.

Il vantaggio principale del Bonus Casa è la flessibilità. Si applica anche a manutenzioni miste (finestre + porte interne + pavimenti + bagno), non chiede certificazioni Uw, non costringe a coordinare i lavori con il calendario ENEA. Il limite è il massimale di 96.000 euro per immobile complessivo: se nello stesso anno solare si fanno altri interventi importanti (cucina, bagno, impianti), il plafond si esaurisce in fretta. La detrazione massima ottenibile è quindi 48.000 euro per immobile cumulati.

Ecobonus 50%: caratteristiche tecniche

L'Ecobonus è un'agevolazione specifica per gli interventi di efficienza energetica. Sui serramenti l'aliquota è 50%, con tetto di spesa di 120.000 euro per unità immobiliare specificamente dedicato a finestre comprensive di infissi. Detrazione IRPEF spalmata su 10 anni. Richiede requisito tecnico minimo: Uw ≤ 1,3 W/m²K in zona climatica E (gran parte del Veneto, incluse Bassano, Vicenza, Padova, Treviso), Uw ≤ 1,1 in zona F (Asiago, Belluno, Alpi). Richiede invio della pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori con asseverazione tecnica e schede prodotto.

  • Bonus Casa: 50%, tetto 96.000 €/immobile complessivo, no requisiti tecnici, no ENEA.
  • Ecobonus: 50%, tetto 120.000 €/unità solo serramenti, Uw ≤ 1,3 in zona E, pratica ENEA obbligatoria.
  • Entrambi: detrazione IRPEF spalmata su 10 anni a rate costanti, bonifico parlante.
  • Cumulo sullo stesso intervento: NO, scelta esclusiva al momento del bonifico.
  • Documentazione Ecobonus: scheda tecnica con Uw certificato, asseverazione tecnico abilitato, ENEA telematica.
  • Documentazione Bonus Casa: bonifico parlante, fatture, comunicazione ENEA solo facoltativa per interventi energetici.

Quando conviene il Bonus Casa

Il Bonus Casa è la scelta giusta in tre scenari ricorrenti. Primo: sostituzione parziale di 2-4 finestre senza ambizioni di riqualificazione energetica complessiva. Senza Uw certificato non si può accedere all'Ecobonus, ma con il Bonus Casa la detrazione c'è ugualmente. Secondo: intervento misto su un appartamento (finestre + porta blindata + tapparelle + porte interne + ristrutturazione bagno). Il Bonus Casa copre tutto con una sola pratica fiscale unificata, semplifica la documentazione. Terzo: sostituzione finestre con Uw fra 1,3 e 1,8 (es. profili PVC 70 mm con doppio vetro standard senza basso-emi), che non rientrano nei parametri Ecobonus.

Su un appartamento standard di 90 m² in Arcella (Padova) con sostituzione 9 vani in PVC 70 mm a 420 €/m² (Uw 1,3 W/m²K esatto, configurazione standard) e spesa lorda di 8.500 euro, la scelta dipende dal carico ENEA. Se il committente non vuole gestire la pratica ENEA e l'asseverazione tecnica, Bonus Casa è la via più snella. Se l'investimento globale dell'anno supera 96.000 € fra finestre + altre ristrutturazioni, Ecobonus conserva plafond separato per i serramenti.

Quando conviene l'Ecobonus

L'Ecobonus è la scelta giusta in due scenari. Primo: sostituzione integrale con serramenti ad alta efficienza (Uw 1,0-1,1 W/m²K, PVC 82 mm o triplo vetro), su immobile destinato alla rivendita a medio termine. Il certificato Ecobonus con dati Uw, Ug, Uf protocollato in ENEA è documento tecnico che alza il valore percepito dell'immobile e supporta la classe energetica APE. Secondo: interventi multipli energetici nello stesso anno (cappotto + serramenti + caldaia a pompa di calore) dove il massimale Bonus Casa di 96.000 € viene saturato dagli altri interventi: i serramenti vanno autonomamente sotto Ecobonus con plafond dedicato.

Documentazione e regole di cumulo

Sullo stesso intervento Bonus Casa e Ecobonus non sono cumulabili: il bonifico parlante riporta una sola norma di riferimento, e la detrazione segue quella. Sono cumulabili su interventi distinti dello stesso anno fiscale (es. Ecobonus sui serramenti + Bonus Casa sul rifacimento bagno) purché ogni intervento sia tracciato separatamente. La conservazione documentale obbligatoria è di 10 anni dalla fine lavori, periodo in cui l'Agenzia delle Entrate può richiedere verifica. I documenti minimi da archiviare: contratto di fornitura, fatture, bonifici parlanti, schede tecniche dei serramenti con Uw, ricevuta protocollo ENEA (per Ecobonus), CILA o comunicazione edilizia se richiesta dal Comune.

Decisione pratica: tre regole semplici

Tre regole operative per non sbagliare la scelta. Prima: se Uw è certificato ≤ 1,3 W/m²K e l'intervento è prevalentemente serramenti, Ecobonus conviene per il plafond separato e la valorizzazione documentale. Seconda: se Uw è superiore a 1,3 o l'intervento è misto/parziale, Bonus Casa per semplicità e flessibilità. Terza: in caso di dubbio, Bonus Casa — la procedura è più snella e il risultato detrattivo è identico, salvo il caso di saturazione del plafond di 96.000 €. La scelta va comunque formalizzata nel bonifico parlante con la corretta dicitura della norma di riferimento, perché in fase di controllo l'Agenzia delle Entrate guarda esattamente quello.

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